00 13/04/2008 00:47
Pizia ha scritto:

...Persino nella nostra legislazione il ladro, quando realizza la sua opera "con destrezza", può godere di certe attenuanti, come premio per una dimostrazione di abilità e come ulteriore "punizione" per il derubato, colpevole di ingenuità e in un certo senso anche di "adescamento".



...direi che non è proprio così, anzi!
L'art. 624 del C.P. riguarda il furto e prevede una pena fino a tre anni di reclusione; il successivo 625 le AGGRAVANTI tra cui, al n.ro 4) si legge:

la pena è della reclusione da uno a sei anni...se:
...omissis...
4. se il fatto è commesso con destrezza
..."



Quanto alla notizia di Diodoro Siculo riportata sopra (e di cui sinceramente neppure io avevo mai sentito nulla), direi che potrebbe anche trattarsi di una interpretazione dell'autore, o potrebbe essere svincolata dal contesto. Inoltre, la ricettazione (poichè è di questo che si sta parlando) era, ed è ancor oggi, un reato ancor più grave del furto in se. La legge italiana (art. 648 C.P.) prevede, tra le altre, la pena della reclusione da due ad otto anni.
Questo perchè se non ci fosse il ricettatore, il ladro cosa se ne farebbe delle cose rubate?

Non vorrei che Diodoro abbia male interpretato una consuetudine esistente non legalmente, ma solo negli ambienti ladreschi dell'epoca!