Il mestiere del ladro

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Biceleon
00venerdì 11 aprile 2008 18:11
Leggendo la Biblioteca Storica di Diodoro Siculo mi sono imbattuto in questa strana notizia:

«Anche la legge egiziana relativa ai ladri era estremamente singolare, perché ordinava che quanti volevano praticare quest’attività iscrivessero il proprio nome nel registro presso il capo dei ladri e, come d’accordo, portassero immediatamente a lui la refurtiva, e che quanti erano stati derubati di qualcosa gli presentassero in modo analogo una lista dettagliata degli oggetti mancanti, aggiungendovi il luogo e il giorno e l’ora del furto. Poiché in questo modo tutti gli oggetti venivano prontamente ritrovati, chi ne era stato derubato doveva pagarne il quarto del valore, acquistando soltanto i propri. Infatti essendo impossibile trattenere tutti dal commettere furti, il legislatore trovò un espediente per cui ogni oggetto perduto sarebbe stato recuperato dietro pagamento di un piccolo riscatto» - I 80, 1-2

Stando ad una nota del testo “pare che questa strana consuetudine fosse effettivamente in vigore in Egitto”
-Kiya-
00venerdì 11 aprile 2008 18:22
singolare, senza dubbio!

non mi ero mia imbattuta in questa "consuetudine" prima d'ora.

Chi è il curatore delle note del libro in questione?

certo non si riferirà ai ladri di tombe, sennò... hai voglia ad attender che qualcuno ne reclamasse il possesso! [SM=x822710]


scherzi a parte, non credo d'aver mai nemmeno letto nulla che si riferisse a furti diversi da quelli di tombe.

L'unica cosa che può venirmi in mente è che, essendo il "capo dei ladri" un possibile personaggio di spicco, ci fosse, in determinati periodi, una sorta di ufficializzazione di questo "mestiere", forse, appunto nel tentativo di dissuaderne l'intenzione. C'è da chiedersi come... visto che a pagare era il povero tapino derubato e non il furfante!
roberta.maat
00venerdì 11 aprile 2008 18:39
[SM=g999108] Ma questo è un bel gioco ! Un lavoro retribuito che premia l'abilità e ......ridistribuisce il reddito ! [SM=g999097]
Che saggi mattacchioni questi antichi Egiziani !

Scherzi a parte.....non avevo mai sentito questa storia. [SM=x822706]
Biceleon
00venerdì 11 aprile 2008 18:47
Re:
-Kiya-, 11/04/2008 18.22:


Chi è il curatore delle note del libro in questione?



Le note sono di Marta Zorat dottore di ricerca in storia antica all’Università di Siena.



L'unica cosa che può venirmi in mente è che, essendo il "capo dei ladri" un possibile personaggio di spicco, ci fosse, in determinati periodi, una sorta di ufficializzazione di questo "mestiere", forse, appunto nel tentativo di dissuaderne l'intenzione. C'è da chiedersi come... visto che a pagare era il povero tapino derubato e non il furfante!



Più che dissuadere, credo che il legislatore egiziano abbia cercato di indorare la pillola visto che era “impossibile trattenere tutti dal commettere furti”.


-Kiya-
00venerdì 11 aprile 2008 20:06

Le note sono di Marta Zorat dottore di ricerca in storia antica all’Università di Siena.



Grazie Biceleon, cerco subito qualche suo scritto, chissà che non abbia affrontato l'argomento [SM=g999103]




Più che dissuadere, credo che il legislatore egiziano abbia cercato di indorare la pillola visto che era “impossibile trattenere tutti dal commettere furti”.




magari era per lui, in prima persona, un valido mezzo di guadagno [SM=x822723] del resto, Diodoro Siculo non dice, ad esempio, dove andava a finire la refurtiva non reclamata
-Kiya-
00venerdì 11 aprile 2008 20:33
la rete non offre spunti in merito. Ho però trovato il contatto mail della dott.ssa Zorat e mi sono permessa di disturbarla, per chiederLe notizie e fonti in proposito

Attendiamo un suo riscontro [SM=x822713]
Hatshepsut76
00venerdì 11 aprile 2008 22:00
che notizia curiosa!! Nemmeno io avevo mai sentito questa cosa!
In merito alla d.ssa Zorat, credo di aver risentito il suo nome, o quantomeno riletto.... [SM=x822735]
pizia.
00sabato 12 aprile 2008 22:13
Adesso provo a dare una mia interpretazione.

Ho letto qualche favola egizia in cui si parla di ladri, ma non di tombe, proprio di ladri di beni materiali custoditi in ricche case o nelle borse dei viandanti, nel libro della Brunner Traut.
Le favole toccavano spesso questo argomento e talvolta il ladro veniva guardato con un occhio di riguardo, in particolare se riusciva a compiere delle imprese con notevole acume e inventiva.
In effetti a quel punto anche il furto può essere paragonato ad un mestiere.

Questi racconti, molto comuni, spesso perdevano durante il passaggio di bocca in bocca la loro origine favolistica e venivano spacciati per verità.
Inoltre i nostri egizi avevano sempre un atteggiamento scherzoso con i greci (li prendevano un po' in giro...) e si divertivano spesso a raccontare loro storie di vario genere facendo loro credere che fossero realmente accadute; il bello è che molti greci ci cascarono in pieno!

Sempre la Brunner Traut, che si occupa di mitologia comparata, trova che questa situazione del ladro ammirato e premiato si trovi spesso anche nelle altre mitologie, anche ai giorni nostri, e riporta altri esempi curiosi.
Se vi va, vi racconto una di queste favole, ma promettetemi di non addormentarvi.

Persino nella nostra legislazione il ladro, quando realizza la sua opera "con destrezza", può godere di certe attenuanti, come premio per una dimostrazione di abilità e come ulteriore "punizione" per il derubato, colpevole di ingenuità e in un certo senso anche di "adescamento".


-Kiya-
00sabato 12 aprile 2008 22:38
procedi con il racconto, pizia., ti leggeremo volentieri ;)
Hotepibre
00domenica 13 aprile 2008 00:47
Pizia ha scritto:

...Persino nella nostra legislazione il ladro, quando realizza la sua opera "con destrezza", può godere di certe attenuanti, come premio per una dimostrazione di abilità e come ulteriore "punizione" per il derubato, colpevole di ingenuità e in un certo senso anche di "adescamento".



...direi che non è proprio così, anzi!
L'art. 624 del C.P. riguarda il furto e prevede una pena fino a tre anni di reclusione; il successivo 625 le AGGRAVANTI tra cui, al n.ro 4) si legge:

la pena è della reclusione da uno a sei anni...se:
...omissis...
4. se il fatto è commesso con destrezza
..."



Quanto alla notizia di Diodoro Siculo riportata sopra (e di cui sinceramente neppure io avevo mai sentito nulla), direi che potrebbe anche trattarsi di una interpretazione dell'autore, o potrebbe essere svincolata dal contesto. Inoltre, la ricettazione (poichè è di questo che si sta parlando) era, ed è ancor oggi, un reato ancor più grave del furto in se. La legge italiana (art. 648 C.P.) prevede, tra le altre, la pena della reclusione da due ad otto anni.
Questo perchè se non ci fosse il ricettatore, il ladro cosa se ne farebbe delle cose rubate?

Non vorrei che Diodoro abbia male interpretato una consuetudine esistente non legalmente, ma solo negli ambienti ladreschi dell'epoca!
Biceleon
00domenica 13 aprile 2008 09:31
Re:
Hotepibre, 13/04/2008 0.47:


Quanto alla notizia di Diodoro Siculo riportata sopra (e di cui sinceramente neppure io avevo mai sentito nulla), direi che potrebbe anche trattarsi di una interpretazione dell'autore, o potrebbe essere svincolata dal contesto. Inoltre, la ricettazione (poichè è di questo che si sta parlando) era, ed è ancor oggi, un reato ancor più grave del furto in se. La legge italiana (art. 648 C.P.) prevede, tra le altre, la pena della reclusione da due ad otto anni.
Questo perchè se non ci fosse il ricettatore, il ladro cosa se ne farebbe delle cose rubate?

Non vorrei che Diodoro abbia male interpretato una consuetudine esistente non legalmente, ma solo negli ambienti ladreschi dell'epoca!



A mio parere Diodoro Siculo non mi sembra così facilone anzi, egli tiene a precisare quanto sia stato attento nel suo ruolo di storico:

«Ora, per quanto riguarda ciò che hanno inventato Erodoto e qualche autore che ha trattato le vicende egiziane, preferendo deliberatamente alla verità la narrazione di storie strabilianti e la creazione di miti fittizi per affascinare i lettori, lo ometteremo, mentre esporremo proprio ciò che è scritto nelle cronache dei sacerdoti egiziani e che abbiamo esaminato scrupolosamente» - I 69,7

Inoltre Diodoro parla chiaramente di “legge egiziana” di “legislatore” che non fanno pensare a consuetudini illegali, senza dimenticare che la dott.ssa Marta Zorat tende a confermare la cosa.
roberta.maat
00domenica 13 aprile 2008 10:13



Inoltre Diodoro parla chiaramente di “legge egiziana” di “legislatore” che non fanno pensare a consuetudini illegali, senza dimenticare che la dott.ssa Marta Zorat tende a confermare la cosa.



E perchè mai un popolo tanto attento alle giuste collocazioni delle varie "figure" del contesto sociale non avrebbe potuto regolamentare un materia così vivace con un meccanismo inaccettabile per l'etica corrente ma forse efficace per restringere la forbice ricco-povero ?

Altra cosa "ovviamente" è il furto nelle tombe dove prevale l'aspetto sacrilego e altra cosa ancora il furto dei beni legato alla regalità e alla casta sacerdotale, dove prevale invece il carattere politico.

Forse ho scritto delle "blasfemità" ?
-Kiya-
00lunedì 14 aprile 2008 20:22
diciamo che però un tale atteggiamento non andava propriamente in favore della Ma'at...
roberta.maat
00lunedì 14 aprile 2008 21:30
Una Ma'at non ama le sperequazioni è un concetto puro e prima di essere regola è giustizia, anche sociale...........troppo avanti ?
-Kiya-
00lunedì 14 aprile 2008 22:18
è pur vero che la Ma'at è anche equilibrio e verità. Se vogliamo, forzando un po la mano, in tal senso potremmo anche ritenere attendibile l'affermazione di Diodoro. Se c'è male, per contro, deve esserci bene e viceversa. E in quanto a verità, l'ammissione di una colpa....
roberta.maat
00lunedì 14 aprile 2008 22:33

Nello stretto ambito di cui ci stiamo occupando,ammesso che sia vero, il legislatore avrebbe punito la colpa col minor guadagno del reo obbligandolo a registrare l'oggetto del suo crimine ed a beneficiare solo di una percentuale del maltolto.......ma quale sarà la pena per chi è colpevole di mancata dichiarazione al capo dei ladri ?

Mi sembra di parlare di fantascienza sociologica ma.....il sasso l'ha buttato Diodoro Siculo.
-Kiya-
00lunedì 14 aprile 2008 22:57
e non potremmo supporre invece che Diodoro possa aver "confuso" un atteggiamento tipico di una diversa etnia, presente in terra egizia, con "costumanza" del "padroni di casa"?



roberta.maat
00lunedì 14 aprile 2008 23:21

.......Mmah !.....
pizia.
00martedì 15 aprile 2008 00:59
Bravo Diodoro, spiega bene il suo pensiero su Erodoto.
Invece lui ha fatto bene ad andare a leggere di persona gli scritti dei sacerdoti.
Però chissà cosa gli hanno mostrato...
pizia.
00martedì 15 aprile 2008 23:01
Meno male che c'è Hotepibre che sa tutto di leggi e ci piuò spiegare bene le sottigliezze giuridiche!
Avevo proprio la convinzione che la destrezza fosse un'attenuante!
La legge dice qualcosa in proposito della agevolazione colposa del furto?
Mi sembra che ci sia una differenza fra furto semplice e furto aggravato, considerando aggravanti lo scasso, l'effrazione, la truffa, ecc.
Inoltre se l'offeso ha mancato di "proteggere" il suo bene, non è in qualche modo ritenuto responsabile del reato e quindi decade almeno parzialmente il suo diritto al risarcimento.Gli istituti di assicurazione ad esempio tendono a non risarcire il furto dei beni non sufficientemente protetti dal proprietario, innescando così meccanismi di avvallo dell'operato reo.
Ad esempio, se un'auto viene rubata perché trovata aperta e con le chiavi dentro non viene rimborsata.
Hotepibre
00mercoledì 16 aprile 2008 01:04
Credo sia OT, ma credo giusto chiarire vista la domanda ...anche in questo caso devo dire che NON esiste una fattispecie che possa caratterizzarsi come "istigazione" al furto nel senso avanzato da Pizia.
Ci sono alcuni articoli del C.P. che fanno riferimento all'istigazione (115, 414, 302, 415, 322 ed altri), ma nessuno nel senso che intendi tu.
Il 115, ad esempio, è l'istigazione a commettere un reato ovvero l'accordo tra persone per commettere un reato (in parole povere il "capo" si becca una pena più grave).
Il 414, invece, rubricato come "istigazione a delinquere" è relativo a colui che "pubblicamente" istiga altri a delinquere.

No, decisamente il mio comportamento superficiale, di lasciare in vista un oggetto che potrebbe far gola a qualcuno non concretizza alcuna mia responsabilità di alcun genere, ne' tantomeno, comporta una attentuante per il ladro!

Se le cose sono valutate differentemente dalle società assicurative questo esula dalla valutazione legale che, come ho sopra scritto, prevede, invece , una aggravante specifica (n. 4 del 625).

E, certo! Esiste una differenza tra il "furto semplice", che è il fatto di sottrarre la "cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" e quello "aggravato" che valuta gli eventuali comportamenti tenuti per asportare quella tal cosa.
Così sono aggravanti l'introdursi in luoghi chiusi, l'usare violenza sulle cose (non sulle persone, ovviamente sennò si passa alla "rapina"), il portare armi furto durante, il furto con destrezza di cui stiamo parlando, l'essere in tre o più per commettere il reato, tanto per citare le più importanti.
-Kiya-
00mercoledì 23 aprile 2008 01:33
Mi ha contattato la dott.ssa Zorat, che ringrazio anche pubblicamente per l'attenzione che ci ha riservato.

Al momento ha impegni tali per cui non le sarà possibile intervenire, ma quanto prima ci farà pervenire materiale in merito alla richiesta avanzata.
Se non avrà la possibilità di intervenire lei stessa, a tempo debito, sarà mia cura condividere con voi quanto vorrà inviarmi


[SM=g999103]
-Kiya-
00sabato 10 maggio 2008 13:41
ecco l'attesa risposta.

Abbiamo il riferimento su cui approfondire:


Gentile Signora,
ho ritrovato nei miei vecchi appunti il riferimento bibliografico relativo al passaggio da Lei segnalatomi.
Si tratta dello studio di W. Vycichl, Le marché aux voleurs: une
institution égyptienne de l'époque ptolémaique, pubblicato in Bulletin de la Soc. d'égyptologie de Genève, 9-10, 1984-1985, pp. 337-344.

Buona lettura!
Ricambio cordialmente i saluti
Marta Zorat




Ringrazio vivamente la dott.ssa Zorat per la disponibilità e la cortesia dimostrate
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