Il Matrimonio
Nell'Egitto dei faraoni non si portava la sposa all'altare, non c'era scambio di anelli, non si pronunziava alcun si, ma ci si diceva: proviamo, e se andava bene, la cosa era fatta, i partener stipulavano il contratto di nozze. Che fossero zia e nipote, cugino e cugina, fratello e sorella non contava gran che, anzi, più si era ricchi e maggiori risultavano le libertà.
Nessun sacerdote a sanzionare il rapporto, e ciò è un fatto notevole. A quanto pare, il matrimonio aveva così poca importanza da rendere superfluo persino l'ufficio di stato civile e il rilascio di qualsivoglia atto formale. Le nozze venivano celebrate, non suggellate: matrimonio non rato ma consumato, affare privato, usanza (non religione, non legge). Ecco perchè un egizio poteva impalmare una nubiana, una siriana, una babilonese liberamente; furono sopratutto i sovrani della XVIII dinastia a far diventare normale questa prassi.
Sebbene lui e lei provenissero generalmente dalla medesima classe sociale, non esisteva nessun regolamento che proibisse a un'egizia ricca di convolare con un prigioniero di guerra povero in canna.
Nella maggior parte dei casi l'uomo egizio si doveva contentare di una sola moglie, ma non perchè non gli piacesse averne di più o perchè ciò fosse proibito. Non si trattava di una questione giuridica, bensì di un problema materiale. Già nel Medio Impero ai ceti borghesi era nota la poligamia. Ma il maschio, che di solito era il più abbiente, insieme con la promessa di matrimonio forniva anche garanzie di tipo economico. Se gli prendeva la voglia di una seconda moglie e si ficcava in testa di inserirla ufficialmente nella famiglia, la nuova venuta aveva tutti i diritti, compreso quello di ereditare, però sempre dopo la moglie principale. Qualcosa bisognava pur dare alla seconda moglie; per poterlo fare, il marito doveva essere ricco; se era povera la moglie secondaria poteva essere liquidata con poco.
Una volta consumato il matrimonio e concordato il documento che sarebbe meglio definire di cooperazione, la coppia era sotto la protezione dello stato, e cioè: la verginità-castità, la consumazione del matrimonio o la fedeltà coniugale erano concetti giuridicamente rilevanti e potevano costituire materia di lite